Una clinica privata si oppone a decreti ingiuntivi emessi a favore di una cooperativa per un servizio regolato da un contratto di somministrazione. La clinica contesta la competenza del tribunale, sostenendo che un accordo prevedesse un foro diverso, e solleva un'eccezione di inadempimento per presunta cattiva gestione. Tuttavia, le firme sui contratti prodotti risultano false o i documenti non vengono rintracciati. La Corte d'Appello respinge l'opposizione e la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La Suprema Corte evidenzia che la clinica non ha fornito prove adeguate sulla reale esistenza del contratto originale con la clausola di competenza favorevole, né ha formulato correttamente i motivi di ricorso, violando le regole procedurali sulla specificità dei documenti. Vince la cooperativa, che ottiene il pagamento delle somme e il rimborso delle spese legali.
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