La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28711/2024, ha chiarito l'impatto di un atto integrativo appalto sulla successiva risoluzione del contratto. In un caso riguardante un contratto di costruzione, le parti avevano stipulato un accordo transattivo per superare precedenti inadempienze. La Corte ha stabilito che, ai fini della risoluzione per inadempimento, si devono considerare solo i comportamenti successivi a tale accordo, che di fatto 'resetta' il rapporto contrattuale. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso dell'appaltatrice, confermando che l'accordo transattivo impediva di rivalutare le colpe pregresse, attribuendo la responsabilità della risoluzione esclusivamente alla parte che ha commesso inadempimenti dopo la stipula dell'atto integrativo.
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