La Corte di Cassazione ha stabilito che un curatore fallimentare, pur avendo esercitato il recesso da un contratto di affitto d'azienda, può legittimamente eccepire l'inadempimento della controparte avvalendosi di una clausola risolutiva espressa. Tale eccezione, se fondata, prevale sul recesso e fa venir meno il diritto all'indennizzo della controparte. La Corte ha cassato la decisione del tribunale che aveva erroneamente escluso questa possibilità, non tenendo conto che l'eccezione di risoluzione era stata sollevata nel corso del giudizio di merito. L'uso della clausola risolutiva espressa non richiede un atto stragiudiziale preventivo e può essere manifestato anche in via di difesa processuale.
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