Un consorzio appaltatore aveva iscritto numerose riserve per maggiori oneri durante l'esecuzione di un'opera pubblica. In un altro giudizio, però, il contratto d'appalto veniva dichiarato risolto per inadempimento della Pubblica Amministrazione committente. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: quando interviene la risoluzione del contratto, diventa inutile e superfluo verificare la tempestività e la correttezza formale delle singole riserve. Il diritto dell'appaltatore al risarcimento non dipende più dalle specifiche contestazioni, ma discende direttamente dalla risoluzione stessa. La questione, quindi, si sposta dal piano formale delle riserve a quello sostanziale del risarcimento per inadempimento. La sentenza chiarisce il rapporto tra risoluzione contratto e riserve appaltatore, dando priorità alla prima.
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