Una società di rappresentanze si opponeva all'ammissione parziale dei propri crediti nel passivo fallimentare della società preponente. La Corte di Cassazione, riformando la decisione di merito, ha stabilito che il fallimento del preponente non determina la risoluzione automatica del contratto di agenzia, ma la sua sospensione ai sensi dell'art. 72 della Legge Fallimentare. Di conseguenza, se il curatore decide di sciogliere il rapporto, l'agente può avere diritto all'indennità di preavviso e di clientela, non essendo lo scioglimento imputabile a una giusta causa automatica.
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