Un'Azienda Committente ha invocato una clausola risolutiva espressa per inadempimento contrattuale contro un'Impresa Esecutrice, relativa a un impianto. Gli arbitri avevano escluso il grave inadempimento dell'Impresa Esecutrice per concorso di colpa. La Corte d'Appello ha annullato il lodo arbitrale, ritenendo che gli arbitri avessero valutato il merito anziché solo i presupposti della clausola. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, è sempre necessario accertare la colpa dell'inadempimento. La Suprema Corte ha cassato la sentenza d'Appello, rinviando il caso per un nuovo esame, riaffermando il principio che la colpa è un elemento essenziale per la risoluzione del contratto, anche se la clausola risolutiva espressa elimina la necessità di valutarne la gravità.
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