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Art. 143 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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85 provvedimenti

Altri anni per Art. 143 Codice di Procedura Penale

Possesso di documenti falsi: la Cassazione nega la tenuità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due cittadini stranieri condannati per possesso di documenti falsi (art. 497-bis c.p.). I ricorrenti lamentavano la mancata traduzione degli atti e la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). I giudici hanno respinto i motivi: l'istruttoria ha dimostrato la loro conoscenza della lingua italiana e la gravità della condotta, finalizzata all'espatrio clandestino, esclude la tenuità del fatto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato di evasione: la finta ignoranza non salva lo straniero
Un cittadino straniero, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso un ospedale, si è allontanato senza autorizzazione. La difesa ha sostenuto l'assenza di dolo, lamentando la mancata traduzione in lingua nota del provvedimento del Tribunale del Riesame che disponeva la misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per il reato di evasione. I giudici hanno evidenziato che l'imputato comprendeva l'italiano e che, prima di fuggire, aveva chiesto ai sorveglianti il permesso di allontanarsi, ricevendo un esplicito rifiuto. Questo comportamento dimostra la sua piena consapevolezza del divieto, rendendo irrilevante la mancata traduzione formale dell'atto.
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Dichiarazione di latitanza: processo nullo senza vere ricerche
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna nei confronti di numerosi imputati accusati di traffico internazionale di stupefacenti. I giudici di legittimità hanno accolto i ricorsi evidenziando gravi vizi procedurali. In particolare, la Corte d'Appello ha omesso di valutare la legittimità della dichiarazione di latitanza emessa nei confronti di soggetti residenti all'estero, senza verificare se vi fosse una reale e volontaria volontà di sottrarsi alla giustizia. Inoltre, i giudici di secondo grado hanno utilizzato una motivazione apparente, limitandosi a copiare la sentenza di primo grado senza rispondere alle specifiche contestazioni dei difensori, come l'identificazione dei soggetti e l'inutilizzabilità delle intercettazioni. Il processo dovrà essere interamente celebrato di nuovo davanti a una diversa sezione della Corte d'Appello.
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Ordine di allontanamento dello straniero: la povertà non scusa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero condannato a una multa di 12.500 euro per non aver rispettato l'ordine di allontanamento dello straniero emesso dal Questore. Il ricorrente lamentava la mancata traduzione degli atti in lingua araba e l'impossibilità di allontanarsi per gravi difficoltà economiche. I giudici hanno chiarito che la traduzione non è obbligatoria se lo straniero comprende la lingua italiana, come accertato dalla polizia giudiziaria. Inoltre, la situazione di indigenza non giustifica automaticamente la violazione del provvedimento, specie in presenza di precedenti penali che escludono la particolare tenuità del fatto e la concessione delle attenuanti generiche. Lo straniero perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Mandato di arresto europeo: sì alla consegna senza indizi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero contro la decisione di consegna all'autorità francese, emessa in esecuzione di un mandato di arresto europeo per tentato furto aggravato e associazione a delinquere. Il ricorrente lamentava la mancata traduzione della sentenza e la mancata valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. La Suprema Corte ha chiarito che la disciplina del mandato di arresto europeo è regolata dal principio processuale del "tempus regit actum" e che le recenti riforme hanno eliminato l'obbligo per il giudice italiano di valutare i gravi indizi di colpevolezza per la consegna. Inoltre, la mancata traduzione non ha leso il diritto di difesa, non avendo il ricorrente specificato il concreto pregiudizio subìto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna confermata
L'Imputata, condannata per ricettazione e commercio di prodotti falsi, ha proposto ricorso lamentando la mancata traduzione degli atti nella sua lingua e l'assenza di dolo specifico. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione. I giudici hanno chiarito che la questione della traduzione non era stata sollevata in appello e che le contestazioni sull'elemento soggettivo erano del tutto generiche. Di conseguenza, l'Imputata ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Traduzione ordinanza cautelare: il falso domicilio costa il carcere
Il Tribunale di L'Aquila ha confermato la custodia in carcere per un indagato straniero, precedentemente agli arresti domiciliari per furto e resistenza. La misura era stata aggravata poiché l'uomo aveva fornito un indirizzo inesistente per eludere i controlli. La difesa ha contestato la mancata traduzione ordinanza cautelare in lingua georgiana, sostenendo che l'indagato non avesse compreso l'obbligo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: sebbene sussista il diritto alla traduzione, l'ordinanza era stata pronunciata in udienza con un interprete. Inoltre, la condotta del ricorrente (fornire un falso indirizzo) dimostra la piena consapevolezza della misura e la volontà di sottrarvisi. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese.
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Conflitto negativo di competenza: scontro di giudici senza stasi
Il Giudice per le indagini preliminari sollevava un conflitto negativo di competenza contro il Giudice del dibattimento. Quest'ultimo aveva restituito gli atti per un vizio di notifica del decreto di giudizio immediato. Il Giudice per le indagini preliminari, pur contestando la decisione, emetteva un nuovo decreto e rinnovava la notifica. Successivamente, l'Imputato richiedeva il giudizio abbreviato. La Corte di Cassazione ha dichiarato insussistente il conflitto negativo di competenza. I giudici di legittimità hanno chiarito che, avendo il Giudice per le indagini preliminari compiuto l'atto richiesto e avendo l'Imputato formulato richiesta di rito alternativo, non si è verificato alcun blocco del processo. Di conseguenza, gli atti sono stati restituiti al Giudice per le indagini preliminari per procedere con il giudizio abbreviato.
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Abnormità dell’atto processuale: scontro tra accusa e giudice
Il Tribunale ha dichiarato nullo il decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di due imputati per lesioni stradali, poiché il Pubblico Ministero non ha rispettato il termine di trenta giorni dalla chiusura delle indagini. Il Tribunale ha quindi restituito gli atti al Pubblico Ministero. Quest'ultimo ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'abnormità dell'atto processuale, sostenendo che tale decisione avrebbe bloccato il processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non si configura un'abnormità dell'atto processuale se il provvedimento rientra nei poteri del giudice, anche in caso di eventuale errore di valutazione. Il Pubblico Ministero può infatti emettere un nuovo decreto di citazione, escludendo qualsiasi blocco definitivo del procedimento.
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Traduzione della sentenza di condanna: ricorso respinto
Un cittadino straniero ha impugnato l'ordine di carcerazione sostenendo la nullità della condanna per la mancata traduzione della sentenza di condanna nella sua lingua madre. Ha inoltre richiesto la restituzione nel termine per presentare appello. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la traduzione della sentenza di condanna è un atto accessorio e la sua omissione non rende nullo il provvedimento. Inoltre, è stato accertato che l'uomo risiedeva in Italia dal 2009, possedeva una carta d'identità italiana e aveva precedentemente dichiarato per iscritto di comprendere l'italiano. Di conseguenza, la richiesta di rimetterlo nei termini per impugnare la sentenza è stata respinta, confermando la definitività della condanna e l'obbligo di scontare la pena.
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Ricorso contro patteggiamento: perché non puoi ripensarci
Tre imputati ricorrono in Cassazione contro la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP di Modena. Il Primo Imputato lamenta la mancata traduzione della sentenza; il Secondo Imputato contesta la mancata qualificazione del fatto come di lieve entità; la Terza Imputata lamenta l'omesso proscioglimento. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. La Corte chiarisce che il ricorso contro patteggiamento è fortemente limitato dall'articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. I vizi di motivazione o di merito non sono deducibili in questa sede, a meno che non si tratti di errori macroscopici e manifesti sulla qualificazione giuridica, esclusi nel caso di specie. Di conseguenza, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Condanna annullata: la prescrizione del reato salva l’imprenditrice
Un'imprenditrice era stata condannata dal Tribunale per violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La difesa ha impugnato la sentenza lamentando la mancata pronuncia sull'attenuante del risarcimento del danno e sulla sospensione condizionale della pena, oltre alla mancata traduzione degli atti in lingua cinese. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Tuttavia, a causa del tempo trascorso, ha dichiarato l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione del reato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la condanna senza rinvio, liberando definitivamente l'imputata da ogni sanzione.
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Termini per impugnare: la traduzione tardiva salva il ricorso
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso straordinario di un cittadino straniero, precedentemente dichiarato inammissibile per tardività. L'imputato, assistito da un interprete, aveva ricevuto la notifica della sentenza d'appello tradotta in lingua araba solo in un momento successivo rispetto alla pronuncia verbale. La Suprema Corte ha stabilito che i termini per impugnare decorrono esclusivamente dal giorno in cui la decisione viene notificata nella lingua comprensibile all'imputato, qualora sia stata disposta la traduzione dell'atto. Di conseguenza, la precedente dichiarazione di inammissibilità è stata revocata e il ricorso originario verrà nuovamente esaminato nel merito.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di cinque imputati. Quattro di essi avevano concordato la pena in appello, ma hanno successivamente contestato la propria responsabilità penale. La Corte ha chiarito che il concordato in appello preclude la possibilità di impugnare la sentenza per motivi di merito, limitando il ricorso a vizi eccezionali come l'illegalità della pena o vizi del consenso. Il quinto imputato, di nazionalità straniera, ha lamentato l'omessa traduzione dell'ordinanza custodiale, ma la questione è stata ritenuta inammissibile poiché non sollevata nel precedente grado di giudizio. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a pesanti sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende.
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Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità: straniero assolto
Un cittadino straniero, privo di permesso di soggiorno, veniva condannato per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.) per non essersi presentato in Questura a identificarsi. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio. I giudici hanno stabilito che lo straniero senza permesso è già indiziato del reato di immigrazione clandestina. Questa condizione giuridica è incompatibile con l'obbligo di presentarsi davanti alla polizia giudiziaria sotto minaccia di una nuova sanzione penale. Il fatto contestato, pertanto, non sussiste.
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Diritto all’interprete: processo nullo ma scatta la prescrizione
Due cittadini stranieri venivano condannati per ricettazione continuata di motocicli. Durante il fermo, non comprendendo la lingua italiana, avevano eletto domicilio presso il difensore d'ufficio senza l'assistenza di un interprete. Il processo si era svolto in loro assenza. La Cassazione ha accolto il ricorso basato sul diritto all'interprete, stabilendo che l'elezione di domicilio dello straniero alloglotta senza interprete è nulla e invalida le notifiche successive. Tuttavia, poiché il reato è caduto in prescrizione, la Corte ha annullato la condanna senza rinvio.
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Traduzione della sentenza: la Cassazione nega la nullità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, uno straniero che lamentava la mancata traduzione della sentenza nella propria lingua. I giudici hanno chiarito che l'omessa traduzione della sentenza per l'imputato straniero non comporta la nullità del provvedimento, ma influisce unicamente sulla decorrenza dei termini per presentare l'impugnazione, a patto che vi sia stata una specifica richiesta o una decisione del giudice in tal senso. Inoltre, la scelta del rito abbreviato rende non più contestabili le nullità degli atti precedenti. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sicurezza sul lavoro: adempie alle opere ma non paga la multa
Un'imprenditrice straniera è stata accusata di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro per non aver controllato gli estintori e per l'uso di macchinari non conformi. L'organo di vigilanza ha imposto prescrizioni di regolarizzazione e il pagamento di una sanzione per estinguere il reato. L'imprenditrice ha adempiuto alle prescrizioni ma non ha pagato la sanzione, sostenendo di non aver compreso l'obbligo poiché il verbale non era tradotto nella sua lingua (cinese). Il Tribunale l'ha assolta per mancanza di elemento soggettivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando l'assoluzione: la decisione è contraddittoria poiché l'imputata ha eseguito le prescrizioni (anch'esse non tradotte) e ha ignorato una nota in cinese che spiegava come richiedere assistenza linguistica gratuita.
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Motivazione della sentenza: no alla condanna per un foglio firme
Il Giudice di pace condannava Lo Straniero per non essersi presentato alla polizia giudiziaria durante la procedura di espulsione. La condanna si basava esclusivamente su un "foglio firme" della Questura, privo di sottoscrizione e di indicazioni sull'autore. Lo Straniero ricorreva in Cassazione lamentando anche la mancata traduzione degli atti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sulla traduzione perché tardivo, ma ha accolto il ricorso sul difetto di motivazione. La Corte ha chiarito che il giudice non può limitarsi ad acquisire un documento, ma deve valutarlo criticamente. Mancando una reale motivazione della sentenza sull'attendibilità del foglio firme, la Cassazione ha annullato la condanna, disponendo un nuovo processo.
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Individuazione fotografica valida senza traduzione per la vittima
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, condannato per furto aggravato in un albergo. La difesa contestava la validità dell'individuazione fotografica effettuata dalla vittima di lingua spagnola, lamentando la mancata traduzione del verbale e l'inattendibilità del riconoscimento. La Suprema Corte ha chiarito che l'individuazione fotografica non richiede le formalità della ricognizione di persona e che il diritto alla traduzione degli atti spetta solo all'imputato, non alla persona offesa. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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