Un cittadino straniero, fermato con dosi di cocaina e contanti, viene condannato per spaccio. Il suo difensore ricorre in Cassazione lamentando la mancata traduzione degli atti processuali e contestando l'origine del denaro. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il diritto alla traduzione degli atti processuali spetta esclusivamente all'imputato straniero che non comprende l'italiano, e non al suo difensore, e deve essere richiesto espressamente. Inoltre, l'omessa traduzione non rende nulla la sentenza, ma consente solo una proroga dei termini per impugnare. Infine, le questioni di fatto non sollevate in appello non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione. L'imputato perde la causa e viene condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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