Un condomino si oppone a un decreto ingiuntivo per spese condominiali, sostenendo la nullità della delibera assembleare. La delibera aveva ripartito erroneamente i costi per lavori su una terrazza e per la manutenzione di un'area comune. La Corte di Cassazione interviene per chiarire un punto fondamentale: la semplice errata applicazione dei criteri di riparto delle spese non causa la nullità delibera condominiale, ma solo la sua annullabilità. La nullità si verifica solo quando l'assemblea, a maggioranza, pretende di stabilire criteri nuovi e permanenti, diversi da quelli legali o contrattuali, cosa che richiede l'unanimità. Poiché si trattava di un errore applicativo, la delibera era solo annullabile e andava impugnata entro 30 giorni. Il ricorso del condomino è stato quindi respinto.
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