La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di una domanda nuova presentata da un'impresa appaltatrice contro la stazione appaltante. Inizialmente, la richiesta era per il pagamento di costi di sicurezza, ma è stata trasformata in una domanda di nullità parziale del contratto solo in fase di precisazione delle conclusioni. La Corte ha stabilito che tale modifica, avvenuta oltre i termini perentori, costituisce una domanda nuova inammissibile, in quanto altera sia il petitum (l'oggetto della richiesta) che la causa petendi (i fatti a fondamento della richiesta), violando i principi del giusto processo e del contraddittorio.
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