Un gruppo di investitori ha ottenuto la restituzione delle somme versate per l'acquisto di prodotti finanziari a causa della nullità dei contratti, dovuta all'omessa indicazione del diritto di recesso. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha confermato che l'azione di ripetizione di indebito va proposta nei confronti del soggetto che ha materialmente ricevuto il pagamento, in questo caso la banca collocatrice, e non necessariamente verso la società emittente dei titoli. Il ricorso della banca, che si riteneva un mero intermediario, è stato quindi respinto.
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