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Art. 140 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Civile

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104 provvedimenti

Altri anni per Art. 140 Codice di Procedura Civile

Notificazione ex art 143 cpc: ricerche e nullità
Un imprenditore, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. come irreperibile, veniva dichiarato contumace. In appello, sosteneva la nullità della notifica in quanto la sua residenza era rintracciabile. La Corte di Cassazione, di fronte a un contrasto giurisprudenziale sulla validità della notificazione ex art 143 cpc quando la relata non specifica le ricerche effettuate, ha rinviato la causa a pubblica udienza per risolvere la questione di diritto.
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Prescrizione ripetizione utili: 5 o 10 anni?
La Cassazione ha stabilito che l'azione di una società per recuperare utili non dovuti, distribuiti ai soci in assenza di profitti reali, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale. L'azione, qualificata come ripetizione di indebito, si fonda su una causa di obbligazione autonoma rispetto al rapporto sociale, giustificando così l'applicazione del termine più lungo, un punto chiave nella gestione della prescrizione ripetizione utili.
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Notifica pignoramento: valida senza raccomandata?
La Corte di Cassazione ha stabilito la validità della notifica pignoramento eseguita mediante consegna diretta del verbale a un dipendente della società debitrice presso la sua sede. L'opposizione presentata dalla società è stata dichiarata inammissibile perché tardiva, in quanto il termine decorreva dalla data di tale consegna. La Corte ha chiarito che, in base all'art. 145 c.p.c., questa modalità perfeziona la notifica senza la necessità di inviare una successiva raccomandata informativa, come invece sostenuto dalla ricorrente.
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Notifica atto riassunzione: nullità e inammissibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso che lamentava la nullità della notifica dell'atto di riassunzione del processo. L'ordinanza sottolinea la necessità di motivi di ricorso specifici e ribadisce i principi sulla sanabilità delle notifiche nulle, distinguendole da quelle inesistenti. Viene inoltre confermata la valutazione di merito sull'azione revocatoria per mancanza di argomentazioni idonee a contrastare l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
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