L'Agente della Riscossione ha impugnato la sentenza che dichiarava nullo il preavviso di fermo amministrativo notificato al Contribuente tramite posta privata, con conseguente prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agente. I giudici hanno chiarito che, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica si perfeziona solo con la prova dell'invio della raccomandata informativa. Poiché l'Agente della Riscossione non ha prodotto in giudizio la cartolina di ricevimento o di compiuta giacenza di tale raccomandata, la notifica del preavviso di fermo amministrativo è considerata inesistente o non perfezionata. Di conseguenza, il credito è definitivamente prescritto, confermando la vittoria del Contribuente.
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