Notificazione ex art. 143 c.p.c.: Quando l’Assenza di Ricerche nella Relata Causa la Nullità?
La corretta notificazione degli atti giudiziari è un pilastro del diritto di difesa e del giusto processo. Ma cosa succede quando un atto viene notificato a una persona considerata irreperibile? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 19433/2025, affronta una questione cruciale riguardante la notificazione ex art 143 cpc: la mancata indicazione delle ricerche nella relata di notifica è una mera irregolarità o una causa di nullità insanabile? La Corte, rilevando un contrasto interpretativo, ha rimesso la questione a una pubblica udienza.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine da una causa risarcitoria intentata da una società agricola nei confronti di un imprenditore agricolo individuale. Non riuscendo a rintracciarlo, la società procedeva alla notifica dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., ovvero la procedura prevista per le persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
L’imprenditore non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda della società, condannandolo al pagamento di una somma a titolo di risarcimento.
Venuto a conoscenza della sentenza solo tempo dopo, l’imprenditore proponeva appello, sostenendo la nullità della sentenza di primo grado. Il motivo principale era l’inesistenza o la nullità della notifica dell’atto introduttivo, in quanto egli non era affatto irreperibile e la sua residenza anagrafica era nota. Il Tribunale, tuttavia, rigettava l’appello. L’imprenditore decideva quindi di ricorrere in Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la questione sulla notificazione ex art 143 cpc
Il ricorrente ha basato il suo ricorso su diversi motivi, ma il fulcro della questione ruota attorno al primo motivo, con cui si denuncia la violazione di numerose norme procedurali, tra cui l’art. 143 c.p.c. e l’art. 148 c.p.c.
In sostanza, si sostiene che la notificazione era nulla perché:
- Mancava il presupposto dell’irreperibilità oggettiva: Il ricorrente aveva una residenza anagrafica effettiva e conosciuta.
- Mancavano le dovute ricerche: L’ufficiale giudiziario non aveva esperito le necessarie indagini con l’ordinaria diligenza per reperire il destinatario prima di procedere con il rito degli irreperibili.
- La relata di notifica era carente: L’atto di citazione del 9 giugno 2017 presentava una relata che non indicava alcuna indagine o ricerca effettuata, in violazione di quanto prescritto dall’art. 148 c.p.c.
Proprio quest’ultimo punto è diventato il centro del dibattito giuridico davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione: Rinvio a Pubblica Udienza
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione non ha emesso una decisione definitiva sul ricorso. Ha invece pronunciato un’ordinanza interlocutoria, con la quale ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Questa scelta è dettata dalla necessità di risolvere un importante contrasto giurisprudenziale interno alla stessa Corte.
Le Motivazioni
La Corte ha evidenziato l’esistenza di due orientamenti difformi sulla questione della mancata indicazione, nella relata di notifica, delle ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario.
- Un primo orientamento (più permissivo) ritiene che tale omissione non costituisca causa di nullità della notificazione, poiché non è espressamente prevista tra i motivi di nullità elencati nell’art. 160 c.p.c. Si tratterebbe, quindi, di una mera irregolarità.
- Un secondo orientamento (più rigoroso) sostiene, al contrario, che la notifica debba considerarsi nulla qualora la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario. Questa indicazione sarebbe un requisito essenziale per verificare la sussistenza dei presupposti per ricorrere alla notificazione ex art 143 cpc.
Considerando che si tratta di una questione di diritto processuale di “particolare rilievo”, il Collegio ha ritenuto opportuno che la decisione venga presa dopo una discussione approfondita in pubblica udienza, sentite le difese delle parti e le richieste del Procuratore Generale. L’obiettivo è quello di fornire una risposta chiara e univoca, garantendo la certezza del diritto.
Conclusioni
L’ordinanza in commento lascia in sospeso il destino del caso specifico, ma accende i riflettori su un aspetto procedurale di fondamentale importanza. La futura sentenza della Corte di Cassazione avrà un impatto significativo sulla pratica quotidiana delle notificazioni. Stabilirà, infatti, in modo definitivo, il grado di formalismo richiesto nella compilazione della relata di notifica per gli irreperibili e le conseguenze della sua violazione. Gli operatori del diritto attendono quindi con interesse la decisione che farà chiarezza su quali adempimenti siano indispensabili per considerare valida una notifica effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. e per tutelare efficacemente il diritto di difesa del cittadino.
Qual è il problema giuridico principale discusso nell’ordinanza?
Il problema centrale è se la mancata indicazione, nella relata di notifica, delle ricerche svolte dall’ufficiale giudiziario per reperire il destinatario determini la nullità della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (per irreperibilità) o se si tratti solo di una mera irregolarità.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso il caso ma ha rinviato la causa a pubblica udienza?
La Corte ha riscontrato l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi al suo interno sulla questione. Poiché si tratta di una questione di diritto processuale di particolare importanza, ha ritenuto necessario un approfondimento in pubblica udienza per risolvere il contrasto e fornire un principio di diritto stabile e certo.
Quali sono i due orientamenti giurisprudenziali in conflitto?
Un primo orientamento sostiene che l’omissione delle ricerche nella relata non è causa di nullità, non essendo tale sanzione prevista dall’art. 160 c.p.c. Un secondo orientamento, più rigoroso, ritiene invece che la notifica sia nulla se la relata non contiene alcuna indicazione sulle indagini svolte, in quanto tale menzione è essenziale per verificare la legittimità del ricorso alla procedura per irreperibili.