La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della validità della notifica dell'istanza di fallimento, la dimora di fatto prevale sulla residenza anagrafica. Nel caso esaminato, un socio illimitatamente responsabile aveva contestato la notifica ricevuta presso un'abitazione diversa dalla sua residenza ufficiale. La Corte ha respinto il ricorso, affermando che le risultanze anagrafiche hanno un valore meramente presuntivo e possono essere superate da prove contrarie, come le constatazioni dell'ufficiale giudiziario. Spetta al destinatario dell'atto dimostrare che il luogo della notifica non corrispondeva alla sua dimora abituale. La Corte ha anche chiarito che la nomina di un amministratore giudiziario non esclude la necessità di notificare l'istanza all'amministratore della società.
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