La Corte di Cassazione ha stabilito che la presenza di interessi usurari di mora in un contratto di leasing non comporta la gratuità dell'intero finanziamento. Con l'ordinanza in esame, è stato chiarito che la nullità colpisce solo la clausola degli interessi moratori, i quali restano comunque dovuti nella misura dei legittimi interessi corrispettivi. La Corte ha inoltre respinto le doglianze relative alla mancata indicazione del TAEG, ritenendola non causa di nullità, e ha ribadito che per ottenere un risarcimento del danno è necessario fornire la prova specifica del pregiudizio subito, non essendo sufficiente il solo accertamento dell'usura.
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