Una società di ristorazione ha avviato lavori di ristrutturazione edilizia utilizzando un'area esterna di proprietà del vicino. Il vicino, dopo un iniziale consenso, ha negato l'accesso al fondo confinante, bloccando il cantiere. La società ha chiesto il risarcimento dei danni, invocando un precedente accordo stipulato dal vicino con i proprietari dell'immobile (soci della stessa azienda) e la violazione del dovere di non recare danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno stabilito che l'accordo contrattuale vincolava solo i firmatari originari e non la società, soggetto giuridico distinto. Inoltre, il proprietario ha esercitato legittimamente il proprio diritto di proprietà, escludendo qualsiasi responsabilità extracontrattuale per il mancato accesso al fondo confinante.
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