Una dirigente veniva licenziata per soppressione del suo ruolo nell'ambito di una riorganizzazione aziendale. La Corte d'Appello aveva ritenuto legittimo il recesso, riconoscendone la 'giustificatezza'. La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha rigettato il ricorso della lavoratrice, chiarendo che il licenziamento dirigente non richiede un 'giustificato motivo' come per gli altri dipendenti, ma solo che la decisione non sia arbitraria, pretestuosa o contraria a buona fede. La valutazione di tale 'giustificatezza' spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata. Anche il ricorso incidentale dell'azienda è stato respinto.
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