La Corte di Cassazione ha confermato la revoca di pagamenti effettuati da una società terza (controllante) in favore di un creditore della società poi fallita (controllata). La decisione si fonda sul principio che, ai fini della revocatoria fallimentare, rileva la provenienza sostanziale dei fondi. In questo caso, i pagamenti sono stati considerati un'anticipazione sul prezzo di una successiva cessione di ramo d'azienda, e quindi gravanti sul patrimonio della società fallita. La Suprema Corte ha chiarito che il pagamento del terzo revocatoria è possibile quando si dimostra che l'operazione ha, di fatto, sottratto risorse ai creditori.
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