Una società immobiliare ha agito in giudizio per ottenere il diritto alla provvigione derivante dall'intermediazione nella vendita di un'area edificatoria. Nonostante una prima vittoria in tribunale, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione. I giudici di secondo grado hanno rilevato la mancanza di prova del rapporto di collaborazione tra la società e il soggetto che aveva materialmente svolto l'attività, oltre all'assenza di iscrizione di quest'ultimo all'albo dei mediatori. La Corte di Cassazione ha confermato tale impostazione, dichiarando inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha sottolineato che la società non ha contestato efficacemente la ragione principale della decisione d'appello, ovvero l'incapacità di dimostrare che il mediatore operasse effettivamente per conto dell'agenzia, rendendo irrilevante ogni altra argomentazione sulla natura del contratto.
Continua »