Una Società ha pagato due terzi delle spese per la manutenzione straordinaria del lastrico solare di un Condominio, poi ha chiesto la restituzione delle somme. Una prima delibera assembleare è stata annullata, ma una successiva ha ratificato i lavori e le spese. La Società ha impugnato questa decisione in Cassazione, sostenendo l'invalidità della **delibera condominiale manutenzione straordinaria** perché riguardava una proprietà privata (un giardino) e delegava poteri in modo improprio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Società, confermando che l'assemblea può ratificare lavori e spese, anche se inizialmente decisi da una commissione, purché l'approvazione finale avvenga con le maggioranze richieste. La Corte ha anche chiarito che la natura di un bene (comune o privato) non può essere accertata per la prima volta in Cassazione.
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