Due società avevano stipulato un preliminare di compravendita. Successivamente, hanno risolto la questione con una transazione, dove una si impegnava a rimborsare all'altra l'IVA su un acconto mai pagato. L'Agenzia delle Entrate ha applicato l'imposta di registro in misura proporzionale (3%), ritenendo che l'accordo fosse un risarcimento danni. Le società hanno contestato, sostenendo fosse un obbligo di restituzione, escluso dalla tassazione proporzionale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle società. Ha stabilito che l'obbligo di rimborsare l'IVA non costituisce un arricchimento per la parte che la riceve, ma un ripristino della situazione precedente. Pertanto, l'imposta di registro sulla transazione deve essere applicata in misura fissa, non proporzionale, confermando che gli obblighi di restituzione non sono tassabili proporzionalmente.
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