Un cliente incaricava un mediatore di trovare un finanziamento milionario a 'tasso di mercato'. Ottenuta la proposta, il cliente si rifiutava di pagare il compenso, sostenendo la nullità dell'accordo per indeterminatezza dell'oggetto del contratto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la valutazione sulla determinatezza dell'oggetto spetta al giudice di merito. Poiché la motivazione della corte precedente non era illogica né assente, il contratto è stato ritenuto valido. Il cliente è stato quindi condannato a pagare il compenso pattuito di 42.000 euro. La Corte ha chiarito che un oggetto è valido se, pur non determinato, è almeno determinabile in base a criteri presenti nel contratto.
Continua »