Un'impresa italiana ha citato in giudizio un fornitore estero per la mancata consegna di merce, nonostante il pagamento di un cospicuo acconto. Il fornitore ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in virtù di una clausola arbitrato estero contenuta nel contratto, che rimandava ogni controversia alla Camera di Commercio di Londra. La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, stabilendo che, avendo le parti scelto di regolare il contratto secondo le norme della Camera di Commercio Internazionale di Londra, la validità della clausola arbitrato estero deve essere valutata secondo tale normativa e non secondo la legge italiana, rendendo così inapplicabile il requisito della doppia sottoscrizione previsto dall'art. 1341 c.c.
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