L'Amministratore di una società fallita impugna la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, lamentando la mancata conoscenza degli atti del processo. La Corte di Cassazione respinge le contestazioni sulle notifiche, evidenziando che l'imputato aveva persino presentato l'atto d'appello di persona. Tuttavia, i giudici intervengono d'ufficio sul tema di bancarotta fraudolenta e pene accessorie, annullando la decisione limitatamente alla durata di queste ultime. In linea con la giurisprudenza costituzionale, le sanzioni accessorie non possono avere una durata fissa automatica di dieci anni, ma devono essere rideterminate dal giudice di rinvio in base alla gravità concreta del fatto. La condanna principale viene quindi confermata, ma la Corte d'Appello dovrà ricalcolare la misura delle interdizioni professionali e fallimentari.
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