Una società ha acquistato un'attrezzatura produttiva e l'ha rivenduta nello stesso anno, pretendendo di dedurre interamente il costo residuo non ancora ammortizzato. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, limitando la deduzione alla sola quota annuale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo un principio fondamentale in tema di ammortamento dei beni materiali. La deduzione del costo residuo per eliminazione del bene si applica solo a eventi fisici e materiali, come distruzione, perdita o obsolescenza, e non a contratti di vendita. Di conseguenza, la società perde la causa e non può dedurre l'intero costo residuo come sperato.
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