Una cooperativa sociale si era aggiudicata un appalto per la gestione di una casa di riposo, ma il Comune non ha mai consegnato la struttura. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di ritardo della P.A., l'impresa non può chiedere la risoluzione del contratto, ma deve esercitare il recesso appalto pubblico, un rimedio specifico previsto dalla normativa. Poiché la cooperativa non aveva attivato questa procedura, non le è stato riconosciuto il diritto al rimborso delle spese, evidenziando la necessità di utilizzare gli strumenti giuridici corretti.
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