Una società agricola ha agito in giudizio contro un produttore di fitofarmaci per i danni subiti alle colture a causa di un prodotto difettoso. Mentre il tribunale di primo grado aveva accolto la domanda ravvisando una responsabilità extracontrattuale, la Corte d'Appello ha riformato la decisione, operando una diversa qualificazione della domanda in senso contrattuale e dichiarando il diritto prescritto ai sensi dell'art. 1495 c.c. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d'appello, stabilendo che la qualificazione della domanda deve basarsi sull'effettiva volontà della parte e sui fatti esposti, i quali, nel caso di specie, integravano chiaramente i presupposti della responsabilità del produttore per danni a terzi.
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