Una lavoratrice pubblica ha chiesto il riconoscimento della qualifica dirigenziale e le relative differenze retributive, sostenendo di averne diritto per anzianità e mansioni svolte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha rilevato che un precedente giudizio definitivo (giudicato) tra le stesse parti aveva già escluso il possesso della qualifica dirigenziale, poiché la dipendente non aveva superato il relativo concorso pubblico. Inoltre, i giudici hanno ribadito che nel pubblico impiego non esiste alcun automatismo per il passaggio alla qualifica dirigenziale basato sulla sola anzianità di servizio, essendo sempre necessario il superamento di un concorso pubblico, come previsto dalla legge. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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