L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ai fini IVA, ritenendo fittizio un subappalto per servizi informatici destinati a un istituto bancario. La Corte di Giustizia Tributaria ha respinto la pretesa del fisco, accertando l'effettiva esecuzione delle prestazioni. L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una motivazione apparente della sentenza d'appello. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la motivazione dei giudici di secondo grado, sebbene sintetica, supera il minimo costituzionale. La sentenza spiega chiaramente che i servizi sono stati realmente eseguiti e che l'istituto bancario ha registrato costi reali, escludendo così l'ipotesi di operazioni inesistenti. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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