La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34378/2025, ha stabilito che in caso di accertamento antieconomico, una volta che l'Amministrazione Finanziaria fornisce un quadro presuntivo basato su elementi gravi, precisi e concordanti, l'onere della prova si sposta sul contribuente. Quest'ultimo deve dimostrare con prove rigorose e circostanziate la ragionevolezza economica delle sue operazioni. Giustificazioni generiche, come i legami di parentela tra le parti, non sono sufficienti a superare la presunzione di evasione.
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