Un mandatario, autorizzato a operare su un conto corrente con una clausola di 'dispensa dal rendiconto', viene citato in giudizio per la restituzione di ingenti somme prelevate. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33822/2025, conferma la condanna alla restituzione, chiarendo che tale dispensa non elimina la responsabilità del mandatario. L'effetto principale è l'inversione dell'onere della prova: spetta al mandante contestare specifiche operazioni, ma il mandatario deve comunque poter dimostrare che i fondi sono stati usati nell'interesse del mandante, altrimenti è tenuto a restituirli.
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