Un cittadino si oppone a una cartella di pagamento, sostenendo di aver impugnato l'atto originario tramite raccomandata. I giudici di merito respingono la sua tesi per mancanza di prova. La Corte di Cassazione, invece, accoglie il ricorso, stabilendo che la prova spedizione raccomandata, attestata dalla ricevuta di ritorno, genera una presunzione di conoscenza. Spetta quindi al destinatario dimostrare che il plico era vuoto o conteneva un atto diverso, invertendo l'onere della prova. La sentenza è stata annullata con rinvio.
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