Un ex socio di una società impugnava un avviso di accertamento per operazioni inesistenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo la ripartizione dell'onere della prova. Se l'Agenzia delle Entrate fornisce elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (fatture generiche, assenza di struttura), spetta al contribuente fornire una prova contraria robusta. La Corte ha stabilito che la contestazione sulla valutazione delle prove è inammissibile in sede di legittimità e che, accertata l'inesistenza dell'operazione, ogni questione sull'aliquota IVA è irrilevante.
Continua »