La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10066/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di fatture soggettivamente inesistenti. In un caso riguardante una società alberghiera che aveva detratto l'IVA per lavori di costruzione, l'Agenzia Fiscale contestava l'operazione sostenendo che il fornitore fosse una mera "cartiera". La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che spetta all'Amministrazione Finanziaria provare non solo la natura fittizia del fornitore, ma anche la consapevolezza (o la colpevole ignoranza) della frode da parte del cliente. In assenza di tale prova, il diritto alla detrazione dell'IVA resta valido se l'operazione è stata effettivamente eseguita.
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