Due garanti di una società hanno costituito un fondo patrimoniale e un trust familiare trasferendovi i propri beni immobili mentre la società versava in difficoltà economica. La banca creditrice ha promosso un'azione revocatoria ordinaria per rendere inefficaci tali atti di protezione patrimoniale. I debitori sostenevano che la banca non avesse ancora revocato i fidi e che l'atto istitutivo del trust non potesse essere revocato, ma solo gli atti traslativi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei debitori, confermando l'inefficacia dell'operazione. I giudici hanno chiarito che per agire in revocatoria basta l'esistenza del debito, anche se non ancora scaduto, e che l'impugnazione dell'atto istitutivo del trust travolge anche i trasferimenti immobiliari contestualmente eseguiti.
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