Una società impugna un'intimazione di pagamento per imposte IVA e IRAP, lamentando l'omessa notifica del presupposto avviso di accertamento. I giudici di merito accolgono il ricorso del contribuente, ritenendo mancante la prova del perfezionamento della notificazione. L'Agenzia delle Entrate e l'ente di riscossione propongono ricorso per Cassazione, dimostrando la regolarità della notifica al portiere con successivo invio della raccomandata informativa. La Suprema Corte cassa con rinvio la pronuncia impugnata. I giudici di legittimità evidenziano la motivazione del tutto apparente e insufficiente resa dalla Commissione Tributaria Regionale, riaffermando che la notifica al portiere si perfeziona validamente con la spedizione della raccomandata informativa semplice, senza necessità di prova della ricezione.
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