L'Agenzia Fiscale ha revocato le agevolazioni prima casa a un contribuente perché non aveva trasferito la residenza nel comune dell'immobile entro 18 mesi. Il contribuente ha sostenuto che un'impossibilità sopravvenuta, dovuta a una sentenza del TAR e a problemi all'immobile, giustificava il mancato trasferimento. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto questa tesi. La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha rilevato l'emersione di una possibile definizione agevolata della controversia. Per questo, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ordinando all'Agenzia Fiscale di fornire informazioni sull'esito della definizione agevolata e al contribuente di rinunciare al giudizio in caso di esito positivo. La decisione mira a verificare se la controversia sia ancora attuale.
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