Una casa di cura privata ha richiesto il pagamento di prestazioni sanitarie erogate per conto del servizio pubblico. L'Azienda Sanitaria si è opposta, eccependo il superamento del tetto di spesa sanitario fissato dalla Regione. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda della struttura, ritenendo provato il superamento del limite economico tramite note regionali, nonostante l'inutilizzabilità di altri documenti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso della casa di cura. I giudici hanno chiarito che l'annullamento di una delibera regionale da parte del TAR non produce effetti automatici a favore di chi non ha proposto il ricorso, trattandosi di un atto plurimo con effetti scindibili per ciascun destinatario. Di conseguenza, la struttura sanitaria privata perde la causa e non ha diritto alle somme pretese oltre il limite stabilito.
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