La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati che lamentavano un vizio di motivazione nella determinazione della pena. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il quale deve motivare la propria scelta in base ai criteri legali. Se la motivazione è adeguata, come nel caso di specie, il ricorso è infondato.
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