La Corte di Cassazione ha stabilito che l'impugnazione di un estratto di ruolo è soggetta a rigorosi limiti normativi introdotti nel 2021. Nel caso esaminato, un contribuente aveva contestato debiti prescritti risultanti da un estratto, ottenendo ragione nei primi due gradi di giudizio. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribaltato l'esito applicando retroattivamente l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973. Tale norma prevede che l'estratto di ruolo non sia direttamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri un pregiudizio concreto, come l'esclusione da appalti pubblici o la perdita di benefici. Poiché il contribuente non ha fornito tale prova, il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
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