Una sentenza della Corte di Appello analizza la questione della prova della titolarità del credito in caso di cessione in blocco. La Corte ha stabilito che la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, se sufficientemente dettagliata, è una prova adeguata, senza necessità di produrre il contratto di cessione. L'appello, basato sulla presunta mancanza di prova della titolarità del credito e sull'inefficacia dell'interruzione della prescrizione, è stato respinto. La Corte ha chiarito che l'appellante era un coobbligato solidale e non un garante autonomo, rendendo l'atto interruttivo valido anche nei suoi confronti.
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