Diversi risparmiatori hanno subito la perdita del capitale affidato a una società di intermediazione finanziaria poi fallita. Per recuperare le somme, i risparmiatori hanno presentato istanza di insinuazione al passivo del fallimento. Successivamente, gli stessi hanno agito in giudizio contro l'Autorità di vigilanza per omesso controllo, chiedendo il risarcimento del danno. I giudici di merito avevano dichiarato prescritto il diritto verso l'Autorità, ritenendo autonome le due azioni. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei risparmiatori, stabilendo che la domanda nel fallimento produce l'effetto di interruzione della prescrizione anche verso l'Autorità di vigilanza coobbligata in solido. Trattandosi dello stesso danno da perdita del capitale, la tutela dei risparmiatori rimane attiva per tutta la durata della procedura concorsuale.
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