Un Lavoratore è stato condannato per aver gestito un'attività casearia abusiva in condizioni igienico-sanitarie pessime. Aveva un allevamento di ovini, bovini e suini in un locale di soli 30 mq, sporco, con mosche e attrezzature insudiciate, senza autorizzazioni né documentazione sulla provenienza del latte. Il Lavoratore ha presentato ricorso chiedendo l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che il suo reato fosse troppo lieve per meritare una condanna. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. Ha ritenuto che le modalità della condotta, data la gravità delle condizioni igieniche e l'abusività totale dell'attività, escludessero la possibilità di considerare il fatto di lieve entità.
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