Un individuo è stato condannato per aver falsificato una patente di guida inesistente. Ha presentato ricorso, sostenendo che si trattava di un "falso grossolano", cioè così evidente da non poter ingannare nessuno, e che lui aveva solo usato il documento falso, non partecipato alla sua creazione. Ha anche chiesto una riduzione della pena o la non punibilità per "particolare tenuità del fatto". La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il "falso grossolano" non sussiste se il documento può ingannare persone non esperte. Ha confermato la partecipazione dell'imputato alla falsificazione, dato che la patente riportava i suoi dati. Le richieste di riduzione pena e di applicazione della "particolare tenuità del fatto" sono state respinte perché non adeguatamente sollevate nei gradi precedenti.
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