Un Lavoratore è stato condannato per appropriazione indebita aggravata di un furgone aziendale e delle attrezzature, oltre che per simulazione di reato, avendo denunciato un furto inesistente. La condanna prevedeva anche il risarcimento danni all'Azienda. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, l'illogicità della motivazione e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'appropriazione del furgone implica quella del suo contenuto e che il Lavoratore ha avuto modo di difendersi. Ha confermato la correttezza della valutazione indiziaria e la legittimazione della parte civile, giustificando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche anche per il comportamento non collaborativo.
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