La Corte di Cassazione ha corretto un'ordinanza per un errore materiale in sentenza. Un ricorrente era stato condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, nonostante il suo ricorso fosse stato rigettato e non dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che tale condanna, obbligatoria solo in caso di inammissibilità, costituiva un errore materiale e l'ha eliminata dal dispositivo, poiché una condanna facoltativa in caso di rigetto avrebbe richiesto una motivazione specifica, assente nel provvedimento originale.
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