Il Richiedente Asilo ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che gli aveva negato la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo, relativo a un'omessa pronuncia su un'eccezione di rito, è stato respinto poiché tale vizio riguarda solo questioni di merito. Il secondo motivo, sulla protezione sussidiaria, non ha contestato la reale motivazione del giudice d'appello circa la mancanza di attualità del pericolo. Infine, la richiesta di protezione umanitaria è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente descritto le proprie effettive condizioni di vulnerabilità personale. Di conseguenza, il Richiedente Asilo perde il ricorso e viene condannato al raddoppio del contributo unificato.
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