Una società di leasing ha concesso immobili in locazione finanziaria ad alcuni clienti. A causa dell'inadempimento di questi ultimi, la società ha risolto i contratti, ma i clienti non hanno riconsegnato gli immobili. La società ha quindi chiesto il rimborso dell'IMU versata per gli anni dal 2012 al 2014, sostenendo di non essere il soggetto passivo dell'imposta fino alla materiale riconsegna dei beni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che il soggetto passivo IMU leasing, in caso di risoluzione del contratto, torna a essere immediatamente il locatore, anche se non ha ancora recuperato la disponibilità fisica dell'immobile. La detenzione materiale senza titolo da parte dell'utilizzatore inadempiente non rileva ai fini del tributo.
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