Un cittadino straniero, sbarcato in Italia durante la pandemia da Covid-19, è stato sottoposto a quattordici giorni di quarantena precauzionale a bordo di una nave. Successivamente, il Prefetto ha emesso un decreto di espulsione e il Questore ha disposto il suo trattenimento presso un centro di permanenza. Lo straniero ha impugnato i provvedimenti, sostenendo che il periodo di quarantena dovesse essere calcolato come parte del trattenimento, rendendo tardivi i decreti successivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la quarantena per motivi sanitari limita solo la libertà di circolazione e non la libertà personale. Di conseguenza, tale periodo non può essere computato nella durata del trattenimento dello straniero ai fini dell'espulsione.
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